METAMORFOSI DELLA CONSULTA

Allorché Silvio Berlusconi prometteva il cambiamento per fare dell’Italia un Paese normale, s’illudeva (e illudeva), oppure era inconsapevole della fatica titanica che occorreva per centrare un tale obiettivo? Questa domanda mi sono posta più volte, senza poter dare una risposta. Però di una cosa posso dire di essere certo: almeno in parte il mancato cambiamento è da attribuire allo stesso Berlusconi il quale, oltre a tutto, non ha organizzato attorno a sé un team di alto spessore culturale, politico e scientifico, che avrebbe potuto aiutarlo nella tremenda impresa e, comunque, a non commettere i numerosi errori, ultimo dei quali, clamoroso, il disegno di legge sulla giustizia, che se fosse approvato peggiorerebbe le cose, laddove sarebbero bastate due mosse per dare scacco matto ai pubblici ministeri e rimettere l’assetto giudiziario sui binari della legalità costituzionale.

In altri termini, per centrare l’obiettivo non era sufficiente la tenace volontà di fare e le altre doti, che indubbiamente egli possiede, ma occorreva una capacità di analisi politica che facesse comprendere la reale situazione politica-istituzionale del Paese alla fine del secolo scorso, allorché egli scese nell’agone politico. I comunisti avevano bensì perduto la stella polare rappresentata dall’Urss, ma rimaneva loro l’immarcescibile dna, che risaliva non solo e non tanto al marxismo-leninismo quanto al geniale ed illustre comunista Antonio Gramsci; il quale, pur condividendo il fine rivoluzionario del partito, teorizzava la conquista del potere dall’interno, con l’occupazione progressiva – ad una ad una – delle c.d. “casematte”, cioè le strutture dello Stato borghese-capitalista. In altri termini, l’egemonia comunista si stendeva su tutti i centri sensibili dello Stato, che dominava e tuttora domina, sia pure in misura minore e diversa, l’Italia.

Strategia perfettamente riuscita, che ebbe inizio con Togliatti, il quale, da Ministro della giustizia nel governo De Gasperi, emanò il decreto legislativo n. 511 il 22 maggio, 1946 che, concedendo le guarentigie alla magistratura, consentiva al Pci di mettere le mani sulla più importante istituzione dello Stato democratico: da allora comunisti e magistrati hanno marciato all’unisono, in mutuo soccorso, anche teorico, ma ciascuno per i propri interessi particolari, rispettivamente di bottega politica e di corporazione togata, tesa al potere. La riprova della verità di tale affermazione si è avuta con l’operazione “mani pulite”, la cosiddetta rivoluzione giudiziaria dell’ultimo decennio del secolo appena scorso, che ha annientato tutti partiti democratici e rimesso in auge il Pci, il quale, con la “gioiosa macchina da guerra” approntata da Achille Ochetto, leader comunista dell’epoca, si accingeva a conquistare il Governo del Paese: una storia tutta da approfondire.

E’, questo, solo uno esempio della detta egemonia gramsciana; che si estese ben presto agli altri gangli vitali dell’organizzazione statale e della società civile, quali la scuola, fino all’università, all’editoria, ai sindacati, eccetera. Tra questi gangli o centri vitali del Paese, vittime dell’egemonia comunista, è da annoverare la intellighènzia, che influenzava, e influenza ancora, tutti gli aspetti della nostra democrazia. Nel sistema di socialismo reale, del quale era espressione di punta il Pci, si era avuta la corruzione del concetto di responsabilità quale inteso nell’occidente – il rispondere al popolo sovrano, direttamente o indirettamente, dell’esercizio del potere di cui si è investiti -: in quel sistema tutti, individui o enti e persino istituzioni statali, rispondevano al “Principe”, rappresentato dal partito (ovviamente) comunista; nel sistema della democrazia italiana la stella polare è, non più lo squalificato paradiso sovietico, ma il partito comunista gramsciano, che ha cambiato più volte nome ma non fine, che è semplicemente la conquista del potere (ma quelle volte che l’ha raggiunto non ha combinato alcunché).

Silvio Berlusconi non si era reso conto delle difficoltà che avrebbe incontrato: contro il cambiamento da lui vagheggiato si è schierato sotto l’egida comunista un forte blocco di potere conservatore, del quale fanno parte persino quelle istituzioni dello Stato che dovrebbero essere di garanzia, quindi imparziali e neutrali rispetto alla lotta politica, ma che sono, invece, intinte nella politica, in chiara posizione contrapposta all’idea di ammodernamento del Paese ed a difesa di consolidati interessi particolari, contrastanti con l’interesse generale e con la democrazia.

Prendiamo la Corte costituzionale (anch’essa parte del blocco conservatore) – istituita e regolata dalla Costituzione (art. 134 e seguenti) quale preposta a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni e a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri, nonché a giudicare delle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 90 della Costituzione. Nel dibattito in Assemblea fu fermamente precisato che la funzione della Corte era limitata all’esame strettamente giuridico della corrispondenza della norma legislativa a quella costituzionale; il che significava divieto di entrare nel merito o come si disse in Assemblea: “inibizione assoluta ai giudici di entrare nel sindacato circa l’uso dei poteri discrezionali rilasciati agli organi costituzionali dalla Costituzione” (atti dell’Assemblea Costituzione, pag. 2629). Sennonché, così come si è verificato nella magistratura ordinaria (non più bocca della legge, ma libera interprete dell’ordinamento giuridico e quindi funzione politica), anche per i giudici costituzionali si è verificata una metamorfosi della funzione loro assegnata dai Costituenti: infatti, a partire dagli anni settanta la Corte si è allontanata da suo ruolo originario. Con la sentenza n. 225 del 1974, vincolò il Parlamento a legiferare entro un quadro precostituito così minuzioso, da ricomprendere un accenno alla futura disciplina della pubblicità televisiva. Perciò venne detta la sentenza dei sette comandamenti (così, alla lettera, G. Marini, in “Il giudice regale”, p. 18, ed. ESI, 1995). Da allora c’è stato un continuo tracimare della Corte dall’alveo della giurisprudenza, dando chiaramente a vedere della sua propensione a porsi come organo politico, quasi super Parlamento, quando non ha sostituito a quella del legislatore la propria valutazione in ordine alla legge oggetto della questione di costituzionalità. Numerose sono le sentenze in cui la tendenza è del tutto manifesta. Non starò qui ad elencarle, ché il farlo non sarebbe compatibile con questo brevissimo scritto, farò un solo esempio, quello dell’annullamento del lodo Schifani, avente ad oggetto la sospensione del procedimento penale contro le cinque più alte cariche dello Stato: secondo la Corte violava il principio di uguaglianza (ma in tutta Europa vige sia il principio di uguaglianza che l’immunità parlamentare). E del resto è pacifico, per dottrina e giurisprudenza, che il principio di uguaglianza altro non significa che divieto per il legislatore di fare ingiustificati trattamenti tra le persone e che spetta alla Corte stabilire quando la disparità di trattamento sia ragionevole o irragionevole. E questo giudizio di disparità spesso dissimula un giudizio politico: la legge giova a Berlusconi, quindi va annullata.

Ma questa situazione, che contrasta con la lettera e lo spirito dell’art. 134 della Carta e che quindi può dirsi patologica, solleva due rilevanti questioni: quella della legittimazione di un ruolo politico della Corte e, soprattutto, quella della responsabilità per l’esercizio del potere così ampliato. Il concetto di legittimazione ha vari significati: io me la cavo dicendo semplicemente che la legittimazione della Corte è segnata dalla Costituzione nei limiti fissati dai Costituenti – giurisdizione di legittimità costituzionale in ordine alle leggi – e, pertanto, resta senza copertura normativa la metamorfosi della giurisdizione in controllore del merito delle leggi stesse. Ma chi deve giudicare tale fenomeno? La risposta non è agevole perché manca nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dello impechment vigente negli ordinamenti anglosassoni. E, paradosso tra i paradossi, che mentre la Corte può giudicare il Capo dello Stato, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, la Corte non può essere messa sotto accusa se viola la Costituzione. Perciò mi limito a segnalare la questione, che dovrebbe essere risolta dal Parlamento con il rito previsto per la revisione costituzionale e sottoposto al giudizio del popolo, che, in definitiva, è espressione della sovranità.

Anche il tema della responsabilità per l’esercizio del potere della Corte – così come per quello dei magistrati, anch’essi esenti da responsabilità politica in quanto non elettivi – resta una questione aperta. All’Assemblea costituente le opinioni non erano concordi quanto al criterio per la nomina dei quindici giudici: per alcuni i giudici dovevano essere nominati dal Parlamento, per altri si doveva sottrarre la nomina alla fluttuazione della pubblica opinione riflessa nel Parlamento (Mortati, in Iustitia, 1949). Si optò per un compromesso – come è nell’italico costume -, cioè con la nomina dei giudici da parte di diversi organi – per un terzo dal capo dello Stato, per un terzo dai esponenti delle magistrature superiori e per un terzo dal Parlamento – soluzione questa che appare poco condivisibile e ciò per due essenziali considerazioni: a) è contraddittorio postulare la imparzialità della funzione e far partecipare a questa anche coloro il cui operato – la legge – è oggetto del giudizio di legittimità costituzionale; b) scommettere unicamente sulla qualità dei nominati all’alta funzione significa trascurare l’efficacia delle strutture oggettive di garanzia, sicché può accadere, come purtroppo accade spesso, che la volontà del popolo sovrano, rappresentata dalla legge, resti esposta alla preminente volontà di soggetti illimitatamente irresponsabili, il che è un assurdo in democrazia. Dunque, nomina per concorso riservato ad eminenti giuristi, immuni dal virus della politica, oppure per elezione; divieto, comunque, di assumere incarichi a fine mandato.


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